In applicazione della lettera b) del primo comma dell’art. Art. 10-septies “Misure a sostegno dell’edilizia privata” del D.L. 21/03/2022 n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” convertito con modificazioni nella Legge 20/05/2022 n. 51, per le autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, l’interessato può presentare comunicazione di proroga, affinché i termini di vigenza siano prorogati di 1 anno rispetto la scadenza prevista, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione.